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Giudice Sportivo

Giudice Sportivo
Comitato Regionale Umbro

 

Ogni Comitato Regionale propone alla Federazione la nomina dei componenti gli Organi di Giustizia del Comitato Regionale che durano in carico per un anno, così come anche i relativi supplenti.

Il Giudice Sportivo Regionale è, quindi, un organo monocratico che ha il compito di omologare le gare, di applicare le sanzioni di propria competenza nei procedimenti instaurati a seguito di infrazioni tecniche e di emettere decisioni giurisdizionali di primo grado in ordine ai ricorsi avverso i provvedimenti di omologazione e disciplinari.

La norma di cui all’art. 33 dello Statuto Federale prevede espressamente che ” … gli Organi di Giustizia abbiano ad attuare: il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali, nonchè l’osservanza dei principi derivanti dall’ordinamento giuridico sportivo, l’esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di gioco leale, la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all’uso di sostanze vietate, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzzione sono garantite con l’istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
E’ garantito il diritto all’impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del G.S.- nei soli casi di legittima suspicione – ovvero la possibilità di revisione del giudizio nei casi di sopravvenienza di fatti nuovi non conosciuti al momento della sentenza definitiva.”